Il PRESIDENTE NON SI INTERCETTA. E NEANCHE QUELLI CHE PARLANO CON LUI.
Le motivazioni della sentenza.
L’antefatto è quello che ben conosciamo: l’ex ministro della giustizia, nonché ex vicepresidente del Consiglio Superiore della magistratura, Mancini, dopo avere affermato che non si ricordava di avere ricevuto Paolo Borsellino, nel giorno in cui era stato nominato ministro Mancini, viene incriminato per falsa testimonianza dai giudici di Palermo che indagano sulla trattativa stato-mafia, e cerca di mettersi al riparo dalla magistratura palermitana chiamando diverse volte il Presidente della Repubblica Napolitano e il suo consigliere Loris D’Ambrosio. In particolare non vuole essere messo a confronto con Martelli. I giudici intercettano le sue telefonate e chiedono di metterle agli atti, ma Napolitano si oppone e fa ricorso alla Corte Costituzionale contro i giudici di Palermo, sostenendo che le telefonate che lo riguardano, da qualsiasi parte provengano, non possono essere intercettate, né, quantomeno pubblicate. Il gesto è poco opportuno, in quanto Napolitano, pur di garantire il suo ruolo di personaggio al di sopra delle parti e delle regole della democrazia, non tiene conto di scagliarsi contro una delle procure più esposte d’Italia, soprattutto nel momento in cui sta indagando su alcuni dei tanti misteri della storia italiana. Qualche mese fa è arrivata la sentenza, favorevole, e te pareva, al presidente della Repubblica, e oggi sono state pubblicate le motivazioni. Ne riportiamo alcuni stralci, tipico esempio di gergo giuridico che dice tutto e niente e che dimostra come, attraverso circonvoluzioni di parole, si sia cercato di difendere l’indifendibile, ovvero il concetto medioevale di immunità e quello seicentesco di absolutismo:
"Il Presidente della Repubblica deve poter contare sulla riservatezza assoluta delle proprie comunicazioni, non in rapporto ad una specifica funzione, ma per l'efficace esercizio di tutte"..
L'inutilizzabilità delle intercettazioni del Capo dello Stato "può connettersi anche a ragioni di ordine sostanziale, espressive di un'esigenza di tutela 'rafforzata' di determinati colloqui in funzione di salvaguardia di valori e diritti di rilievo costituzionale"
Le procedure che la Procura intendeva seguire per la distruzione delle intercettazioni del Capo dello Stato avrebbero provocato un "vulnus" alle prerogative presidenziali, perché prevedendo una procedura camerale, avrebbero consentito la rilevazione dei colloqui intercettati.
La distinzione tra "intercettazioni dirette, indirette e casuali" "non assume rilevanza.
"E’ indispensabile che il Presidente affianchi continuamente ai propri poteri formali, espressamente previsti dalla Costituzione, un uso discreto di quello che è stato definito il 'potere di persuasione', essenzialmente composto di attività informali". E "le suddette attività informali, fatte di incontri, comunicazioni e raffronti dialettici, implicano necessariamente considerazioni e giudizi parziali e provvisori da parte del Presidente e dei suoi interlocutori. Le attività di raccordo e di influenza possono e devono essere valutate e giudicate, positivamente o negativamente, in base ai loro risultati, non già in modo frammentario ed episodico, a seguito di estrapolazioni parziali ed indebite".
Sull’argomento Antonio Ingroia, che, prima del suo ingresso in politica stava occupandosi dell’indagine, ha detto che la sentenza "apre ad un ampliamento delle prerogative del Capo dello stato, mettendo così a rischio l'equilibrio dei poteri dello Stato*
Molto più laconicamente Vittorio Teresi , procuratore aggiunto che ha rilevato il posto di Ingroia,, ha commentato:* "Leggeremo con attenzione le motivazioni della Consulta e ci adegueremo alle sue direttive”
(S.V.)